Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso).

      1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, commi 1, 3 e 15,»;

          b) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;

          c) all'articolo 5, comma 15, le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u)» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui al comma 3»;

          d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

 

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